Art. 21.

      1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di un ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato,

 

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contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120».